MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19

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DECRETO LEGGE 26.11.2021 N.172 MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI.

E’ approdato in Gazzetta ufficiale, ed è in vigore dal 27 novembre scorso, il Decreto legge 26 novembre 2021 n.172 con cui il Governo introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, con diversi aggiustamenti rispetto alle bozze circolate prima e dopo il Consiglio dei Ministri dello scorso mercoledì 24 novembre.
Il provvedimento si è reso necessario considerando che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare l’epidemia e le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Il testo del decreto-legge contempla, in fatti, una serie di misure per fronteggiare tempestivamente la “quarta ondata”, ormai in atto, distinguendole in quattro ambiti:

  • obbligo vaccinale e terza dose;
  • estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
  • istituzione del Green Pass rafforzato;
  • rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
    In questa sede ci si sofferma sulle disposizioni di prioritario impatto sul settore dei servizi di trasporto persone con autobus.


Estensione possesso green pass ai servizi di TPL locale e regionale – dal 6 dicembre

Tra le novità di rilievo e di specifico interesse per le associate vi è l’estensione, a far data dal 6 dicembre prossimo e – dalla lettura del testo della norma in coordinamento con le modifiche intervenute – fino al 31 dicembre 2021 quale data che segna, ad oggi, la fine dello stato di emergenza, dell’obbligo per l’utenza del trasporto pubblico locale e regionale (bus, tram e metro), di possedere una certificazione verde Covid-19 ( c.d. Green Pass “base”) rilasciato ai sensi
dell’art. 9 comma 2 1 DL 52/2021 come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
La modifica ha inciso, altresì, sui servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, effettuati con autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente: i soggetti che accedono agli autobus impiegati in tale tipologia di servizi – per lo più utilizzati per il trasporto scolastico devono essere in possesso di un green pass “base”, vale a dire di una certificazione che attesti, ai sensi dell’art. 9 comma 2 DL 52/2021:

  1. l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
  2. l’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della salute;
  3. l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  4. l’avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Esenzione solo per i minori di 12 anni

Sono esenti dall’obbligo di possedere un green pass “base”, per accedere e fruire dei servizi di trasporto di TPLR, esclusivamente per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della salute. Conseguentemente, stando al tenore della norma, uno studente dai 12 anni in su, non in possesso di un green pass (pertanto non vaccinato né guarito né con tampone negativo) non potrà fruire del servizio di trasporto pubblico.